Art. 6.

      1. Alle case da gioco istituita ai sensi della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.